giovedì 6 dicembre 2012

Il regime del margine (ex art. 36 d.l. 23 febbraio 1995 n. 41) non si applica alla cessione di automezzi usati effettuata da società di leasing e autonoleggio.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
 
Dott. CICALA     Mario                            -  Presidente   -  
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. BOGNANNI   Salvatore                   -  rel. Consigliere  -  
Dott. CARACCIOLO Giuseppe                         -  Consigliere  -  
Dott. IACOBELLIS Marcello                         -  Consigliere  -  
Dott. DI BLASI   Antonino                         -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                          
ordinanza sul ricorso 29360-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DEL LO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -

P.L.C., DAFY CAR DI FONTANELLI OMBRETTA &
C. SAS, F.O.;
- intimate - 
avverso la sentenza n. 47/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di FIRENZE del 16/02/09, depositata il 21/10/2009; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
Fatto     
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 47/17/09, depositata il 21 ottobre 2009, con la quale, accolto in parte l'appello principale della società Dafy Car di Fontanelli Ombretta & C. Sas. e delle socie F. O. e P.L.C., e rigettato l'altro incidentale dell'agenzia medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione delle contribuenti avverso gli avvisi di accertamento relativi all'Irpef, Iva ed accessori, concernenti il commercio di autoveicoli nuovi ed usati per il 2002 e 2003, veniva ritenuta in parte fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli acquisti degli autoveicoli usati non venivano effettuati nell'ambito comunitario, bensì in quello nazionale, sicchè il regime di margine agevolativo doveva essere applicato, e pertanto le sanzioni non erano giustificate per entrambe le annualità. Quanto poi al reddito d'impresa e quello da partecipazione, essa rilevava che le contribuenti non avevano addotto elementi di prova tali da inficiare la quota di ricarico stabilita dal giudice di primo grado circa il 12% a fronte di quella inferiore addotta. Le contribuenti non si sono costituite.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava di autoveicoli usati acquistati originariamente da società estere per attività d'impresa, le quali poi venivano cedute a ditte nazionali, quali le società Scotti e Autoborgo, che a loro volta le cedevano alla Dafy Car. Pertanto i veicoli scontavano l'Iva nei paesi infracomunitari, e tale imposta fruiva di detrazione, trattandosi di beni aziendali, con la conseguenza che tale presupposto impediva l'applicabilità del regime agevolato del sistema di margine, pena la parziale evasione d'imposta.
Il motivo è fondato, in quanto, com'è noto, in tema di IVA, il regime del margine previsto dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, presuppone la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l'inapplicabilità del regime "de quo", indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull'aspetto sanzionatorio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 2227 del 31/01/2011n. 2147, del 2010). Inoltre va rilevato che il regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, non è applicabile alle vendite di autoveicoli usati, effettuate da società di leasing o di autonoleggio, che li abbiano acquistati nuovi, dovendosi presumere, in base a normali criteri di economicità, che in tali casi l'IVA sia stata detratta, trattandosi di beni utilizzati per l'esercizio dell'impresa, sicchè non ricorre la condizione di applicabilità del predetto regime, consistente nella mancata detrazione dell'IVA sull'acquisto da parte del cedente, come nella specie (V. pure Cass. Sentenza n. 3427 del 12/02/2010).
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacchè il giudice del gravame non considerava che le contribuenti dovevano appurare diligentemente la sussistenza dei presupposti inerenti all'agevolazione invocata.
Si tratta all'evidenza di censura che rimane assorbita dal primo motivo testè esaminato.
4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge, poichè il giudice di secondo grado rilevava la non applicabilità delle sanzioni, trattandosi di operazioni soggette al regime del margine, senza tuttavia considerare che esso non era applicabile, e che già le contribuenti dovevano essere messe "in allarme" anche solo mediante i libretti di circolazione di origine, di cui i veicoli erano muniti.
La doglianza va condivisa, posto che in tema di IVA, nelle operazioni di vendita di autoveicoli soggette al regime del margine, di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, la responsabilità del cessionario per l'omessa verifica della regolarità sostanziale della fattura, riguardo alla qualifica del cedente, deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo tale regime quale presupposto, oltre a requisiti oggettivi (attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l'originario cedente ed agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 3427 del 12/02/2010).
5. Col quarto motivo la ricorrente deduce vizio di omessa pronuncia in ordine alla questione di difetto di giurisdizione per l'avviso di accertamento notificato a P.L. limitatamente al 2002, posto che ella aveva impugnato tale atto impositivo in relazione all'omesso versamento del contributo Inps commercianti, deducendo di essere solo socia accomandante, e quindi non tenuta al relativo adempimento, semmai posto solo a carico dell'amministratore sociale.
Il motivo è fondato, in quanto la CTR ometteva ogni delibazione sulla questione, anche se appare non superfluo osservare che la giurisdizione sull'impugnazione proposta avverso il provvedimento con cui viene richiesto il pagamento di maggiori somme a titolo di contributi assistenziali e previdenziali, oltre alle relative sanzioni, spetta al giudice ordinario, mentre invece per quella parte di esso che riguarda le imposte in genere, avente quindi natura tributaria, essa appartiene al giudice tributario, sicchè la questione concernente la contribuzione previdenziale doveva essere delibata da altro diverso giudicante (ordinario), con la conseguenza che quell'avviso per il 2002 diretto a P.L. non poteva essere annullato anche per tal verso (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 5287 del 04/03/2010n. 7399 del 2007).
6. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Toscana, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto, posto che la causa non può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, atteso che occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
7. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno liquidate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012.

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