martedì 26 febbraio 2013

Non c'è appropriazione indebita , se l'atto di risoluzione del contratto di leasing rimane "in giacenza" presso l'ufficio postale


Farà " arrabbiare" le società di leasing la sentenza emessa  il 7/12/12 dal Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena, Giudice Monocratico Michele Nardelli , in merito alla sussistenza del reato di appropriazione indebita nell'ambito del contratto di leasing.

Nel caso di specie la società finanziatrice aveva posto in mora l'utilizzatore, 
denunciando la risoluzione del contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni e chiedendo, come da contratto l'immediata restituzione del bene.
La raccomandata con cui venivano manifestate le richieste della società , pur ben 
indirizzata , non veniva ritirata dal soggetto utilizzatore e rimaneva in giacenza
presso l'ufficio postale.
Il Tribunale di Lucera sul punto motiva precisando che "(..) in ambito penale deve ritenersi che la mancata conoscenza effettiva non permetta di affermare, con giudizio di certezza, che la 
successiva mancata restituzione del mezzo, sia avvenuta nella sicura consapevolezza sia di un 
tale obbligo, e sia del fatto che l'inadempimento avrebbe integrato una specifica violazione della 
legge penale".
Il Giudice ha altresì ritenuto irrilevante che molto dopo il bene sia poi stato restituito dall'utilizzatore ed ha assolto l'imputato poichè il fatto non costituiva quindi reato. 


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