In caso di leasing avente a oggetto un immobile locato, sia detto leasing traslativo o finanziario, in mancanza di diversa pattuizione l'utilizzatore - ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1599 e 1602 c.c. - subentra nei diritti e negli obblighi nei confronti del conduttore. Deriva da quanto precede, pertanto, che, fallito il proprietario del bene l'utilizzatore deve essere ammesso allo stato passivo del fallimento per i crediti costituiti dai depositi cauzionali versati dai conduttori dell'immobile senza che possano invocarsi le regole generali poste dall'art. 1406 c.c. con la conseguenza che il rapporto di locazione continua a sussistere tra il conduttore e il proprietario dell'immobile, a meno che sia configurabile una cessione del contratto accettata dal conduttore.Cassazione civile sez. I. ( 11 luglio 2012 n. 11643)
In caso di leasing avente a oggetto un immobile locato, sia detto leasing traslativo o finanziario, in mancanza di diversa pattuizione l'utilizzatore - ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1599 e 1602 c.c. - subentra nei diritti e negli obblighi nei confronti del conduttore. Deriva da quanto precede, pertanto, che, fallito il proprietario del bene l'utilizzatore deve essere ammesso allo stato passivo del fallimento per i crediti costituiti dai depositi cauzionali versati dai conduttori dell'immobile senza che possano invocarsi le regole generali poste dall'art. 1406 c.c. con la conseguenza che il rapporto di locazione continua a sussistere tra il conduttore e il proprietario dell'immobile, a meno che sia configurabile una cessione del contratto accettata dal conduttore.Cassazione civile sez. I. ( 11 luglio 2012 n. 11643)
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