martedì 8 gennaio 2013

Leasing traslativo : è lecito azionare la clausola penale e non vi è contrasto con l'articolo 1526 c.c.


Con la sentenza emessa il 20 dicembre 2012, la Corte di Cassazione civile  Sezione III, si è espressa nel senso di ritenere ammissibile la possibilità, per il concedente, di agire per far valere la clausola penale presente nel contratto , ritenuta non in in contrasto con l'applicazione dell'articolo 1526 c.c. 
In particolare la Suprema Corte ha precisato che l'articolo in questione , ha lo scopo di " rendere eque le conseguenze della risoluzione" e che è coerente con questa previsione normativa , l'applicazione di una clausola penale.
Secondo i Giudici della  III Sezione il contrasto non si ravvede, considerato che la clausola penale nel predeterminare " pattiziamente " il danno , può " validamente sostituirsi all'accertamento analitico del danno da inadempimento .
In tale funzione di predeterminzione convenzionale del pregiudizio , la clausola penale dovrà però rigorosamente essere caratterizzata da equità , a pena di nullità . 

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